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LE BORSE MERCI
Le Borse di Commercio sono pubblici istituti in cui si riuniscono gli operatori che intendono compiere contrattazioni aventi per oggetto merci o titoli di credito, a seconda di tale oggetto, si distinguono in borse merci e in borse valori.
Le disposizioni fondamentali che disciplinano questi istituti risalgono al 1913. La legge 20 marzo 1913, n. 272 e il relativo regolamento di esecuzione, approvato con R.D. 4 agosto 1913, n. 1068 infatti dettano le norme basilari sull'ordinamento e sull'organizzazione delle borse.
Le borse di commercio vengono istituite con decreto del Presidente della Repubblica, ad iniziativa del Ministero per l'Industria, il Commercio e l'Artigianato o del Ministero per il Tesoro a seconda dell'oggetto della contrattazione, su proposta della competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura.
Tale forma di costituzione esclude un loro rapporto di dipendenza nei confronti degli Enti camerali e, anche se operano nell'ambito di questi ultimi, se ne differenziano nettamente; le borse possiedono infatti finalità e organi propri.
In particolare, le Camere provvedono ai locali per le riunioni e a tutti gli altri servizi fornendo il personale necessario per il funzionamento della borsa e dei suoi organi.
Secondo l'art. 2 della legge n. 272, le borse di commercio sono sottoposte "alla vigilanza del Governo, delle Camere di Commercio, delle Deputazioni di borsa e dei Sindacati dei mediatori (ora Comitato di Borsa)".
Il dettato di tale articolo è rimasto pienamente valido soltanto per le borse merci mentre per la vigilanza sulle borse valori nuove norme ha recato la legge n. 216/1974.
Organi delle borse merci sono la Deputazione di Borsa e il Comitato di Borsa.
La Deputazione viene nominata annualmente con decreto ministeriale ed è composta di tre, cinque o sette membri a seconda quanto è stabilito dal regolamento speciale di ogni borsa. Oltre ai predetti deputati effettivi vengono nominati uno,due o tre deputati supplenti, secondo che i deputati effettivi siano tre, cinque o sette.
La deputazione, con il compito precipuo di sorvegliare l'andamento dell'attività borsistica di provvedere all'osservanza delle leggi e dei regolamenti, è l'organo tecnico - amministrativo delle borse.
Ha ampi poteri di vigilanza, disciplinari, di proposta e di arbitrato. Le decisioni in materia di composizione amichevole delle controversie insorte fra le parti, tuttavia non rivestono il carattere di sentenze, ma sono poco più di pareri tecnici.
Contro le deliberazioni della Deputazione è ammesso ricorso gerarchico improprio entro cinque giorni alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e avverso le deliberazioni di questa ultima si può ricorrere, entro dieci giorni dalla notifica, al Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato.
Il Comitato di borsa, nominato annualmente dalla Camera, è composto da membri scelti tra i mediatori, i commercianti, gli industriali e i produttori. Il numero dmembri è determinato dalla Camera, sentita la Deputazione.
I compiti del Comitato consistono nel vigilare affinché gli operatori di Borsa non eccedano dai limiti delle loro facoltà e nel denunciare alla Deputazione gli operatori che, nell'esercizio della loro attività borsistica, contravvengono alle leggi e ai regolamenti.
Propone all'Ente camerale la formazione di contratti - tipo, di regolamenti tecnici, peritali ed arbitrali; provvede all'accertamento dei prezzi per la formazione del listino di borsa, svolgendo ogni altra funzione che le leggi e le disposizioni regolamentari gli attribuisco.
Le funzioni delle Camere di Commercio nei riguardi delle borse sono:
- normative, nell'emanazione del regolamento speciale da sottoporre al Ministero;
- deliberative, nell'adozione di tutti i provvedimenti che si rendono necessari al buon andamento della borsa;
- di vigilanza di tutta l'attività borsistica;
consuntive, nel fornire i pareri al Ministero per lo scioglimento della Deputazione, per l'istituzione di una borsa e per tutti i provvedimenti diretti ad assicurare il regolare andamento degli affari;
- contenziose, nelle decisioni sui ricorsi presentati avverso le deliberazioni della Deputazione;
- di potestà tributaria, nell'applicazione di speciali diritti per l'uso delle attrezzature della Borsa.
AVVERTENZA: la sottostante tabella vi mette direttamente in collegamento con le Borse Merci
delle Camere di Commercio che quotano settimanalmente il coniglio sia vivo che macellato.
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